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D.M. 23/10/1998i) sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e), f) e g), l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore. Allegato 3 MISURE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DA SORGENTI MOBILI 1. Nei comuni di cui all'art. 2 del presente decreto, come misura preventiva, è posto il divieto di circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non effettuano il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996. 2. Nei comuni di cui all'art. 2 devono essere adottate misure di limitazione della circolazione nei centri abitati in base ai criteri indicati ai successivi punti 3, 4, 5, 7 e 8 per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obiettivo di qualità di cui all'allegato IV al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Le zone in cui vengono applicate le misure devono essere di estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree. 3. Quando il valore medio annuo rilevato per il benzene nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo va disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati dei veicoli a motore ad accensione comandata. Il valore medio annuo è calcolato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994. Il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle seguenti tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualità: -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/441/CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 94/12CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 93/59/CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 96/69/CE, - motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva n. 97/24/CE, - motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del Cap. 5 della direttiva n. 97/24/CE. 4. Quando il valore medio annuo rilevato per gli idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo va disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati dei veicoli a motore. Il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle seguenti tipologie di veicoli a motore nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene), risulti compatibile col raggiungiruento dell'obiettivo di qualità: -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/441/CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 94/12CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 93/59/CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 96/69/CE, - motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva n. 97/24/CE, -motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del Cap. 5 del la direttiva n. 97/24/CE, - autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all' allegato I, tabella 6.2.1, lettera a) della stessa direttiva, - autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all' allegato I, tabella 6.2.1, lettera b) della stessa direttiva, -autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di perso ne di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate. 5. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM1O nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo, va disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea. Il sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle seguenti tipologie di autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col raggiunglmento dell'obiettivo di qualità: -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 94/12CEE, -autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 96/69/CE, -autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa ma ssima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all' allegato I, tabella 6.2.1, lettera b) della stessa direttiva, -autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate. 6. In caso si verifichino nell'arco dell'anno superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano misure di limitazione della circolazione applicando criteri analoghi a quelli indicati ai punti 2, 4, 7 e 8. 7. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap o guidate da soggetti portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonchè gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di uno a combustione interna) e gli altri autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998. 8. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare. 9. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo delle stesse. |
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